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Se hai incassato un buono fruttifero postale negli ultimi 10 anni hai diritto ad un rimborso che può superare i 15.000€

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Come Funziona Rimborsiamo?

Ottieni i rimborsi che ti spettano in modo semplice e veloce!

1. Compila il modulo

In modulo da compilare dura meno di 1 minuto e ci aiuterà a capire al meglio il tuo problema e come risolverlo.

Il nostro sistema ti darà una prima valutazione di fattibilità della pratica e ti metterà in contatto gratuitamente con un nostro consulente.

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L’avvio della pratica con Rimborsiamo sarà totalmente gestita dai nostri esperti in modo rapido per garantirti il tuo Rimborso.

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Solo in seguito alla vincita della pratica tratteremo una piccola percentuale sul totale, per garantire un’esperienza Senza rischi e senza stress.

Rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali: Un Diritto del Consumatore

I Buoni Fruttiferi Postali sono un veicolo di risparmio apprezzato dagli italiani, ma la questione del rimborso può risultare complessa, specialmente per i buoni emessi dopo il 13 giugno 1986, che sono stati contrassegnati come serie Q/P. Questo cambio di etichetta ha comportato una modifica al ribasso dei tassi di interesse, generando un conflitto tra Poste Italiane e i detentori di questi buoni.

Il Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 ha riconosciuto questi buoni come parte della serie Q/P, con conseguente riduzione dei tassi di interesse. Poste Italiane, tuttavia, sembra aver utilizzato ancora i tassi delle serie precedenti, portando a liquidazioni inferiori rispetto a quanto indicato sui buoni.

Casistiche e Errori Amministrativi

La casistica principale riguarda i buoni emessi dopo il 13 giugno 1986, soprattutto quelli compresi tra il 20° e il 30° anno. Gli errori amministrativi di Poste Italiane includono:

  1. Mancata indicazione sui timbri delle nuove serie: I buoni non erano adeguatamente contrassegnati come parte della serie Q/P.
  1. Timbro applicato su un solo lato del buono: Questo ha contribuito a confusioni e possibili errori di interpretazione.
  2. Applicazione di tassi d’interesse sfavorevoli: Poste Italiane potrebbe aver utilizzato tassi delle serie precedenti, penalizzando così i detentori dei buoni.

Storia e Problemi Riscontrati

Negli anni ’80, i Buoni Fruttiferi Postali erano considerati un investimento vantaggioso con tassi di rendimento elevati. Tuttavia, il Decreto Ministeriale del 1986 ha dato il via a variazioni nei rendimenti, e gli errori amministrativi compiuti da Poste Italiane hanno aperto la strada a possibili azioni legali dei consumatori.

Molti consumatori, tuttavia, non sono consapevoli di queste anomalie o accettano gli importi proposti senza contestare. Il problema è che, anche quando informati, alcuni consumatori rinunciano a indagare ulteriormente sulla questione.

Come Ottenere il Rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali con Rimborsiamo

Per ottenere il massimo dal rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali, è consigliabile seguire questi passaggi con l’assistenza di Rimborsiamo:

  1. Check-in con Poste Italiane: Prima di accettare l’importo proposto, è consigliabile assicurarsi che Poste Italiane abbia applicato correttamente i tassi di interesse.
  2. Consulenza Professionale Gratuita: Chiedi una consulenza gratuita da parte di professionisti di Rimborsiamo per valutare il valore reale del tuo Buono Fruttifero Postale. Questo passo potrebbe rivelare diritti al rimborso maggiori rispetto a quelli proposti da Poste Italiane.

Rimborsiamo si impegna a offrire assistenza competente e trasparente, garantendo un’analisi accurata della tua situazione. Non lasciare che l’informazione superficiale limiti il tuo diritto al massimo rimborso. Contatta Rimborsiamo per una consulenza approfondita e informativa. 

Recensioni di rimborsiamo.com

Da oltre 5 anni aiutiamo gli Italiani a far valere i propri diritti!

4000+

Pratiche concluse

15

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92%

Pratiche vinte

FAQ

Domande Frequenti

Può avere diritto chiunque abbia incassato o abbia all’attivo dei Buoni Fruttiferi Postali appartenenti alle seguenti tipologie: P/Q, O/Q, A1, AA1, AA2, AA3.

Ed anche Altri Buoni su cui si deve valutare la corretta tassazione in quanto come detto è stata applicata anno per anno e non solo al momento della riscossione.

Se non sei sicuro che il tuo caso rientri tra quelli che hanno diritto al rimborso, prenota una consulenza gratuità con un nostro esperto che ti aiuterà a verificarlo.

Ricevere il Rimborso è un tuo Diritto!

Non dovrai tirar fuori nemmeno un’euro!

Solo quando avrai ricevuto il tuo rimborso ci riconoscerai una piccola percentuale su quello che riceverai.

E nel caso in cui le pratiche non andassero a buon fine non doravi comunque pagare nulla.

Ti basterà compilare il modulo che trovi in alto in questa pagina, per essere ricontattato da uno dei nostri esperti.

Dopodiché dovrai semplicemente fornire la documentazione, o si occuperà lui direttamente di recuperarla per te.

A tutto il resto pensiamo noi!

SERIE “P/Q” ed “O/Q”
I buoni fruttiferi postali della serie P/Q ed O/Q, con scadenza trentennale, emessi dopo il 13 giugno del 1986 presentano delle anomalie sui tassi di interesse.

L’ illegittimità sta nel fatto che i timbri stampigliati sul retro del buono stabiliscono i tassi di interesse applicabili per i primi 20 anni di vita del buono, ma nulla dispongono in relazione agli ultimi 10 anni.

Da questa omissione deriva che agli ultimi 10 anni si applicano i tassi di interessi appartenenti alla precedente serie che sono di entità quasi doppia rispetto a quelli previsti nel decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che invece le Poste Italiane applica al momento della riscossione del buono, con la conseguenza che all’ utente che incassa il buono viene corrisposto un importo inferiore anche del 50% rispetto a quello che di diritto gli spetterebbe.

SERIE A1, AA1, AA2, AA3
Anche per questi buoni Poste Italiane ha stampigliato sul retro dei buoni i tassi di interesse relativi alle precedenti serie AF e CE, più vantaggiosi rispetto a quelli in corso, ma all’ atto della riscossione ha fatto riferimento a quelli in corso e non apposti. Anche in tal caso il risparmiatore, per il principio del legittimo affidamento, ha diritto a riscuotere il buono alle condizioni indicate sul titolo con una maggiorazione che può arrivare fino a 10.000 euro.

Per tutti gli altri Buoni in ogni caso si è stabilito che la tassazione sul rendimento del titolo non va effettuata ogni anno, ma al momento della liquidazione, con la conseguenza che la ritenuta d’ acconto va applicata in quel momento e non anno per anno e che la capitalizzazione degli interessi va calcolata al lordo, e non al netto, della ritenuta d’ acconto